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La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati

Actualizado: 21 may 2020

di Alessio Zaccaría


1. Le diverse tesi circa la sorte dei diritti concernenti dati personali digitalizzati a seguito della morte del loro titolare. - Si discute molto, di questi tempi, circa cosa accada dei diritti concernenti dati personali digitalizzati a seguito della morte del loro titolare.


In estrema sintesi, tre sono le tesi che si contendono il campo:


a) i dati personali digitalizzati costituirebbero oggetto di un diritto reale, nel quale potrebbe perciò darsi successione alla pari che in tutti gli altri diritti reali;


b) i dati personali digitalizzati costituirebbero oggetto tanto di diritti patrimoniali, in cui, in quanto tali potrebbe darsi successione, quanto di diritti personali, in cui, in quanto tali, al contrario, non potrebbe darsi successione;


c) escluso che i dati personali possano essere considerati oggetto di un diritto reale, alla morte del loro titolare potrebbe comunque verificarsi un fenomeno di natura successoria, nel senso che potrebbe darsi successione nelle posizioni contrattuali concernenti il loro utilizzo: si tratterebbe dunque di una successione in rapporti obbligatori.


A prima vista, la questione parrebbe dunque estremamente complessa. Ma in realtà non è difficile rendersi conto del fatto che un dibattito così articolato è potuto nascere, fondamentalmente, se non solo, in quanto pressoché tutti coloro che ai giorni nostri lo hanno alimentato non hanno tenuto conto dei risultati cui già diversi decenni addietro si era giunti in materia di successione nei diritti personali.


Ma procediamo con ordine.


2. Le questioni da affrontare. - Al fine di decidere come deve intendersi disciplinata la fattispecie della quale ci stiamo occupando, occorre preliminarmente rispondere a due domande:


1) quali posizioni giuridiche possono essere oggetto di successione mortis causa?


2) Che natura hanno i dati personali digitalizzati?


La prima di queste due domande, quando riferita al nostro caso, si traduce nella seguente: anche i diritti della personalità, fra i quali ben può essere annoverato pure il diritto di disporre dei propri dati personali, possono essere oggetto di successione mortis causa?


La seconda si traduce invece nella seguente: la digitalizzazione dei dati implica una loro “materializzazione”?


3. La sorte dei diritti della personalità con la morte del loro titolare. - Iniziamo dunque con il chiederci se i diritti della personalità possano sopravvivere alla morte del loro titolare.


Tutti sostanzialmente d’accordo circa l’esigenza che la personalità del defunto sia tutelata anche dopo il decesso, per quanto concerne la sorte post mortem dei relativi diritti sono state nello scorso secolo prospettate principalmente tre tesi:


a) i diritti della personalità si estinguerebbero con la morte del loro titolare e la tutela della memoria del defunto sarebbe da intendersi affidata a soggetti – tendenzialmente i familiari – che potrebbero all’uopo fare valere loro diritti, acquisiti iure proprio, in quanto titolari di un interesse a difendere, appunto, la memoria del defunto;


b) i diritti della personalità non si estinguerebbero con la morte, bensì rimarrebbero diritti privi di titolare, che potrebbero essere fatti valere sempre dagli stessi soggetti testé menzionati, nuovamente in quanto portatori di un proprio interesse a difendere la memoria del defunto;


c) i diritti della personalità non si estinguerebbero con la morte del loro titolare, e anche in essi sarebbe possibile succedere mortis causa.


Si noti come, qualora queste tre tesi vengano lette consecutivamente nell’ordine testé riferito, si possa scorgere un filo evolutivo che le lega, sotto il profilo di una progressiva "autonomizzazione” dei diritti della personalità rispetto al loro titolare: si passa infatti dall’idea dell’estinzione a seguito della morte – i diritti della personalità non potrebbero sopravvivere separati dal loro titolare – all’idea della sopravvivenza, ma senza soggetto – i diritti della personalità potrebbero “distaccarsi” dal loro titolare, ma non tollererebbero di passare in capo ad altri soggetti – alla completa autonomia rispetto alla persona cui si riferiscono – prospettiva, quest’ultima, unica in grado di coniugarsi con il fenomeno successorio.


4. La tesi che ammette la successione anche nei diritti della personalità. Eventuali ostacoli; - Tenuto conto del percorso appena descritto, è facile intuire come la tesi della successione sia quella più moderna. Ma è anche quella contro la quale sono state sollevate le maggiori obiezioni, principalmente invocandosi, al fine di avversarla, due princìpi tradizionalmente ribaditi del diritto successorio: il principio di patrimonialità e il principio di unità.


5. Segue. Il principio di patrimonialità della successione. - Il principio di patrimonialità della successione, a ben guardare, costituisce peraltro solo il retaggio di un’epoca in cui i tentativi di affermare la possibilità di una continuazione della persona del defunto venivano poggiati sulla base soltanto di fondamenti puramente ideologici, quando non addirittura religiosi, e difettavano di un ancoraggio giuridico. Ancoraggio che poté essere reperito solo a seguito della elaborazione sistematica dei diritti della personalità, iniziata, fra mille dubbi e incertezze, alla fine del 1800.


In questo nuovo quadro, l’idea di continuazione della persona del defunto si insinuò anche nel contesto del diritto positivo, e il principio di patrimonialità venne progressivamente a perdere quel connotato di assolutezza che lo aveva fino ad allora caratterizzato: smise di porsi come un dogma-cardine del nostro sistema successorio, nel contesto del quale iniziarono a trovare spazio fattispecie di trasmissione pure di diritti classificabili come non puramente patrimoniali (c.d. diritti personalpatrimoniali) o addirittura privi di qualsivoglia connotato patrimoniale (diritti personali): diritti, tutti, che vennero poi compresi, a fini classificatori, nella (nuova) unitaria categoria (contrapposta a quella dei diritti patrimoniali) dei diritti extrapatrimoniali.


6. Segue. Il principio di unità della successione. – Il secondo principio che è stato invocato al fine di contrastare l’ammissibilità di una successione anche in diritti extrapatrimoniali è, poi, come si diceva, quello di unità della successione, in forza del quale, in difetto di una precisa volontà testamentaria, i beni del de cuius dovrebbero essere tutti destinati ai soggetti individuati sulla base delle norme riguardanti la successione legittima, senza che possano assumere rilievo le specifiche caratteristiche dei singoli beni e rapporti giuridici.


Anche questo principio ha perduto la propria natura di dogma-cardine del diritto successorio. Tali sono ormai il numero e l’importanza delle ipotesi – solitamente indicate come casi di “vocazione anomala” – in cui la successione si verifica in favore di soggetti diversi da quelli indicati nelle norme sulla successione legittima, che si parla ormai comunemente di un’area del diritto successorio nell’ambito della quale il principio di unità della successione non può avere cittadinanza.


Area nella quale rientrano, fra gli altri, oltre a taluni diritti patrimoniali (si pensi, per fare un solo esempio, alla successione nel rapporto di locazione ex art. 6 l. 27 luglio 1978, n. 392: c.d. legge sull’equo canone), tutti i diritti extrapatrimoniali, per i quali ben si comprende che non possano valere le tradizionali regole sulla successione, in quanto consolidatesi con riguardo alle caratteristiche generali dei diritti patrimoniali, lì dove ogni diritto extrapatrimoniale ha una sua specificità.


Anche se ogni fattispecie di successione anomala risulta regolata in modo peculiare, appare comunque possibile delineare tutta una serie di princìpi di carattere generale, qualificabili come i princìpi generali delle “vocazioni anomale”, intesi ugualmente a disciplinarle, quale ad esempio quello che riserva l’esercizio del diritto ai familiari (con la specificazione che le facoltà positive debbono essere esercitate congiuntamente) o quello che comprende tutti i possibili chiamati nell’ambito di un sistema di successione progressiva o, ancora, quello che consente di manifestare la propria volontà circa l’esercizio dei diritti post mortem anche attraverso un semplice scritto.


7. Segue. Conclusione: può darsi successione anche nei diritti della personalità, oltre che in tutti gli altri diritti extrapatrimoniali. - Tenuto conto, allora, di quanto si è venuto sin qui esponendo, appare senz’altro possibile concludere che pure nei diritti extrapatrimoniali – vale a dire non patrimoniali (come i diritti della personalità) e personalpatrimoniali – può darsi successione (anomala) mortis causa.


8. La natura dei dati personali digitalizzati. - E veniamo quindi alla seconda domanda che ci eravamo ripromessi di affrontare: che natura hanno i dati personali digitalizzati?

Domanda che, come forse si ricorderà, si traduce nell’altra: la digitalizzazione implica una materializzazione dei dati?


Al fine di rispondere, sembra utile rifarsi a un’altra fattispecie, nella quale pure è coinvolto un fenomeno di digitalizzazione. Intendo riferirmi al software, che altro non è se non una serie di informazioni che, attraverso la memorizzazione su un supporto (floppy disk, hard disk, cloud), acquista consistenza fisica: la memorizzazione è infatti un fenomeno di natura magnetica.


Ciò posto, è da chiedersi: il software costituisce un bene mobile?


La risposta può essere affermativa, almeno nel diritto italiano. Il magnetismo costituisce infatti una energia naturale, e, ai sensi dell’art. 814 c.c., “Costituiscono beni mobili pure le energie naturali aventi valore economico”. Anche i dati personali, dunque, una volta che abbiano acquistato consistenza fisica attraverso la memorizzazione (magnetica) su un supporto, possono essere classificati come beni mobili.


9. Segue. I dati digitalizzati quali beni mobili possibile oggetto di diritti reali, e perciò di successione (anomala). - Possiamo a questo punto trarre talune conclusioni.


La prima è quella appena raggiunta: i dati personali digitalizzati costituiscono beni mobili.


In quanto tali, i dati personali digitalizzati possono costituire oggetto di diritti reali.


Anche nei diritti sui dati personali digitalizzati, alla pari che in tutti gli altri diritti reali in genere, può allora darsi la successione mortis causa. Si tratta, è vero, di diritti extrapatrimoniali, e più precisamente personalpatrimoniali, come risulta chiaro considerando che per loro natura i dati personali rivestono sia ovvie caratteristiche di personalità, ma anche rilievo patrimoniale: si pensi solo al fatto che le banche dati vengono normalmente scambiate per denaro. Ma questa circostanza, come abbiamo già veduto, non rappresenta un ostacolo alla successione.


Piuttosto, la circostanza che si tratta di diritti extrapatrimoniali porta a concludere che la successione dovrà avvenire al di fuori degli schemi generali dettati per la successione legittima: che si tratterà, in altre parole, di una successione anomala.


10. Segue. La disciplina della successione anomala nei dati personali digitalizzati - Rimane ancora soltanto da ricordare che, con riferimento alla sorte post mortem dei dati personali digitalizzati, è stata dettata una norma ad hoc.


Nel Considerando 27 del regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, del 25 maggio 2018 (GDPR - General Data Protection Regulation), è stato precisato che il regolamento medesimo non è applicabile ai dati personali di una persona defunta. È stata però lasciata agli Stati membri la possibilità di introdurre specifiche norme relativamente a tali fattispecie. Abbiamo così avuto espresse esclusioni di applicabilità, come in Inghilterra, legislatori che (almeno fino ad oggi) hanno taciuto, come quello tedesco, legislatori che invece hanno fatto uso della facoltà loro concessa, come quello italiano.


Quest’ultimo, con l’art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute) del D.legisl. 10 agosto 2018, n. 101, ha in particolare disposto, nel contesto di una più dettagliata regolamentazione, che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, e che l'interessato può espressamente vietare, con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata, l'esercizio di tali diritti.


La norma testé ricordata non è entrata nel merito della vicenda acquisitiva, lasciando la questione aperta. Può perciò essere senz’altro ribadita anche alla luce di essa la conclusione poco fa raggiunta, secondo cui siamo di fronte ad una forma di successione (anomala) in diritti (reali) personalpatrimoniali.


Conseguentemente, anche di questa norma, alla pari di tutte le altee dettate in materia di successione in diritti personali e personalpatrimoniali, si dovrà allora poi tenere conto nel momento in cui si vadano a definire i princìpi generali concernenti la successione nei diritti extrapatrimoniali da applicare lì dove si tratti di una fattispecie legislativamente non regolata o lì dove si tratti di colmare una lacuna della disciplina esistente.

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